Proposta di aggiudicazione
Acqualatina SPA
Gara #3041
G2400023_Procedura, indetta ai sensi degli artt. 71, 153, 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, gestita telematicamente, ha per oggetto l’affidamento del “servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture, dei solleciti di pagamento e delle altre comunicazioni relative al servizio del servizio idrico agli utenti Acqualatina S.p.A."Informazioni appalto
18/07/2024
Aperta
Servizi
€ 9.961.380,00
Carnevale Vincenzo
Categorie merceologiche
6411
-
Servizi postali
79811
-
Servizi di stampa digitale
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
B284B3E9DE
Qualità prezzo
G2400023_Procedura, indetta ai sensi degli artt. 71, 153, 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, gestita telematicamente, ha per oggetto l’affidamento del “servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture, dei solleciti di pagamento e delle altre comunicazioni relative al servizio del servizio idrico agli utenti Acqualatina S.p.A.
Servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture, dei solleciti di pagamento e delle altre comunicazioni relative al servizio del servizio idrico agli utenti Acqualatina S.p.A.
€ 3.320.460,00
€ 988.559,75
€ 0,00
Commissione valutatrice
Nomina commissione giudicatrice prot. ACQLT-2024I-0012301
16/09/2024
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| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| STAGNARO | Giorgio | Presidente commissione giudicatrice |
| PARISELLA | Luigi | Membro commissione giudicatrice |
| NANETTI | Paolo Francesco | Membro commissione giudicatrice |
Scadenze
04/09/2024 12:00
16/09/2024 12:00
18/09/2024 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
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Chiarimenti
02/08/2024 11:04
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante,si inviano di seguito nr. 8 richieste di chiarimento:1. Con riferimento alla previsione di cui all’art. 15 punto 8 del Capitolato speciale di appalto normativo, si chiede conferma che anche in caso di utilizzo di contratti preesistenti (cfr D.lgs 36/2023 art. 119 comma 3 lettera d) dovrà essere applicato al personale impiegato un CCNL che preveda le medesime tutele economiche e lavorative.2. Relativamente ai criteri M e N dell’offerta tecnica, si chiede conferma che le percentuali richieste debbano riferirsi ai soli automezzi e furgoni. In caso di utilizzo di motomezzi o tricicli non è infatti possibile prevede l’utilizzo di sistemi di condizionamento d’aria.3. Si chiede conferma che per le certificazioni premiali riferite al servizio di recapito, sia sufficiente che tali certificazioni siano in possesso del soggetto incaricato del recapito.4. In caso di copertura del 100% delle comunicazioni, come dovrà essere compilato il file di offerta economica atteso che il prezzo per il “recapito diretto” delle comunicazioni di posta ordinaria (€ 0,54) risulta superiore al prezzo per il recapito in posta massiva destinazione CP con peso fino a 20gr (€ 0,48)? Si chiede quindi conferma che sia possibile formulare una offerta con prezzi unitari anche superiori alla base d’asta, purchè comunque il valore complessivo dell’offerta sia inferiore a quello a base d’asta.5. Con riferimento al requisito relativo alle emissioni dei veicoli utilizzati per il servizio, non essendo previsto per il servizio l’impiego di veicoli utilizzati in via esclusiva, si chiede di indicare il numero minimo di mezzi sui quali calcolare la percentuale di mezzi di categoria N1 e M1 con emissioni <=50g/Km CO2 e L con alimentazione elettrica (ad es. il 38,5% dei mezzi con categoria M1 e N1 o il 50% dei mezzi con categoria L potrebbe essere calcolato su un minimo di 27 mezzi, uno per risorsa, stimate prendendo a riferimento i parametri di produttività indicati nelle linee guida ANAC-AGCOM delle gare per i servizi postali, ovvero 1 mezzo ogni 120.000 invii\anno di posta indescritta – quindi 9 mezzi - e 1 mezzo ogni 30.000 invii\anno di posta descritta – quindi 18 mezzi). Si chiede in alternativa di indicare la stima prodotta da codesta Stazione Appaltante in merito al numero di mezzi necessari per le attività di recapito e sui quali calcolare il numero minimo di mezzi a basso impatto ambientale.6. Al fine di rendere il servizio più efficiente, si chiede se per gli invii a data e ora certa sia possibile fornire all’interno del tracciato di rendicontazione la causale di mancato recapito in sostituzione della scansione della busta inesitata. Si evidenzia infatti che le stesse informazioni presenti sulla busta sarebbero comunque disponibili sul tracciato di rendicontazione e tale soluzione consentirebbe di fornire tempestivamente tali dati e abbattere i costi di gestione del servizio, con un conseguente vantaggio per la stazione appaltante.7. Si chiede conferma che le informazioni relative a codice cliente, codice contratto, codice autolettura, anno/mese/giorno di emissione della fattura, progressivo fattura, scadenza fattura, denominazione destinatario, indirizzo di recapito, CAP, località, provincia potranno essere fornite direttamente nel file di rendicontazione e che il tracciato del data matrix sarà definito dall’aggiudicatario.8. Si chiede conferma che quanto previsto all’art. 8 e non oggetto del presente appalto sia da considerarsi un mero refuso. In caso contrario si chiede di chiarire quali attività e eventuali costi siano attribuiti all’aggiudicatario.
05/08/2024 09:56
Risposta
Si rinvia a quanto previsto all’art. 15, comma 8 del Capitolato Speciale d’Appalto Parte Normativa.Si conferma.Si conferma.Si conferma.Si conferma la possibilità di calcolare la % su un minimo di 27 mezzi (uno per operatore stimato).Si conferma. Si rimanda comunque alla fase esecutiva del contratto la condivisione delle modalità operative.Si conferma. Si rimanda comunque alla fase esecutiva del contratto la condivisione delle modalità operative.Si richiede maggiore specificazione del quesito.
06/08/2024 15:19
Quesito #2
Si segnala che l'allegato mod. 1- Dichiarazione calcolo riduzione garanzia provvisoria non è pertinente, poiché riferito ad altra procedura (Lotto I: RCT/O - Lotto II: Tutela Legale - Lotto III: RC Patrimoniale - Lotto IV: Infortuni Cumulativa ).Si chiede di fornire il modello da compilare ai fini della partecipazione alla gara in oggetto.
06/08/2024 15:57
Risposta
Il Modello 1 relativo alla procedura di gara in oggetto è disponibile nella sezione “Allegati” della stessa.
27/08/2024 14:30
Quesito #4
Spett.le Stazione Appaltante,con riferimento all’art. 8 del Capitolato Speciale tecnico, si chiede conferma che le attività non connesse con il servizio di stampa e recapito oggetto di gara siano da considerarsi un refuso (a titolo di esempio: il censimento delle apparecchiature di stampa presso il sito di destinazione del servizio di proprietà della stazione appaltante di cui al punto a, il ritiro e la gestione dei dispositivi per la riproduzione di immagini della stazione appaltante di cui al punto m etc.).
28/08/2024 10:49
Risposta
Si conferma che le attività non direttamente connesse con il servizio di stampa e recapito oggetto di gara (servizio in outsourcing) come ad esempio: il censimento delle apparecchiature di stampa presso il sito di destinazione del servizio di proprietà della stazione appaltante ed il ritiro e la gestione dei dispositivi per la riproduzione di immagini della stazione appaltante, non sono da tenersi in considerazione ai fini del rispetto dei CAM.
02/09/2024 13:18
Quesito #5
Spett.le Stazione Appaltante,con la presente si richiede di indicare i codici alfanumerici dei CCNL indicati al punto 3 del paragrafo 3.2 del disciplinare di gara, per poterne verificare l’equivalenza.
05/09/2024 14:48
Risposta
I codici alfanumerici sono i seguenti:
- K721 – CCNL personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali
- G011 - CCNL Grafici Editori
- K721 – CCNL personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali
- G011 - CCNL Grafici Editori
03/09/2024 16:48
Quesito #6
Spett.le S.A.Con riferimento all'art. 26 del Capitolato tecnico prestazionale commi 3 e 8, in cui specifica che "Qualora l’Impresa incorra in tre penali nel corso dell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, la Committente può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall’interruzione del servizio" si chiede di confermare che la clausola anzidetta va interpretata nel senso che la risoluzione del contratto può essere disposta solo nel caso in cui l'importo delle penali concretamente applicate superi complessivamente il 10% dell'importo contrattuale.
05/09/2024 14:50
Risposta
Non si conferma l’interpretazione, si rimanda all’ art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto.
03/09/2024 21:01
Quesito #7
Spett.le Stazione Appaltante,si inviano di seguito nr. 6 richieste di chiarimento:1) Con riferimento alla penale “Qualora la Contraente rincorra in tre penali nel corso dell’esecuzione del servizio di recapito, la Committente ha la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall’interruzione del servizio” si chiede di confermare che le tre penali che possono portare alla risoluzione del contatto sono da intendersi come gravi inadempimenti.2) In riferimento alle penali, si chiede conferma che le stesse verranno applicate previo contraddittorio tra le parti di almeno 15gg, al fine di consentire al Fornitore di effettuare le necessarie verifiche.3) Si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della SA (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da pagare sul conto indicato o mediante compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dal Cliente.4) Con riferimento alle caratteristiche del servizio a data e ora certa (capitolato tecnico - articolo 9) si chiede conferma che sia richiesta l’indicazione di data, ora e luogo di consegna degli invii recapitabili e data di tentata consegna e causale di mancato recapito degli invii non consegnabili.5) Si richiede se possa ritenersi congruo una condivisione e preventiva programmazione delle spedizioni con il Recapitista nel rispetto dei quantitativi definiti nella Carta dei Servizi Universali, al fine di prevenire la generazione di picchi produttivi sui centri di Recapito.6) Si chiede conferma che saranno considerate le soglie riportate nelle Carte dei Servizi dei singoli operatori come soglia di demarcazione tra regime ordinario e di picco e in caso di regime di picco, tenuto conto del particolare grado di concentrazione temporale e geografica (CAP in “flusso anomalo”) si atterrà per quanto concerne i livelli di servizio a quanto riportato nella propria Carta del servizio postale universale (j+30 dal giorno j di accettazione).
05/09/2024 15:39
Risposta
1) Si conferma. 2)Si conferma. 3) Si conferma che le penali saranno trattenute in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza come disciplinato dall’art 26 commi 5 e 7 del Capitolato Speciale di Appalto tecnico-prestazionale. 4) Si conferma. 5) Si conferma la possibilità di effettuare una preventiva programmazione delle spedizioni fermo restando che, almeno limitatamente alle spedizioni dei solleciti di pagamento in A/R, la numerosità è legata a condizioni non dipendenti dalla stazione appaltante (es. numero di pagamenti ricevuti). Si rimanda pertanto alla fase esecutiva dell’appalto. 6) Si rimanda alla fase esecutiva dell’appalto e a quanto stabilito dalla documentazione di gara.
04/09/2024 10:59
Quesito #8
Spett.le S.A.Le penali stabilite da Codesto Ente sono al di fuori dei parametri legislativi, ponendosi in palese contrasto con l’art. 126 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché con le Linee Guida n. 16, adottate con Delibera n. 185 del 13 aprile 2022 dell’ANAC congiuntamente all’AGCOM, recanti “Linee Guida ANAC-AGCOM per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali”.In particolare l’art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: “i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.L’art. 11 delle Linee Guida n. 16 per l’affidamento dei servizi postali, stabilisce che “le penali sono quantitativamente predeterminate in termini congrui e proporzionati all’inadempimento. Le stesse sono commisurate alla tipologia e all’entità complessiva dell’affidamento e finalizzate ad assicurare un rapido e automatico soddisfacimento del danno subito. La proporzionalità delle penali rispetto alle prestazioni oggetto del contratto è assicurata prevedendo l’applicazione della penale non per il singolo inadempimento, quale il ritardo nel recapito del singolo invio, ma per gli inadempimenti complessivamente registrati nello svolgimento del servizio affidato in un arco temporale significativo, di norma non inferiore al trimestre”.Si chiede, pertanto, di uniformare le penali, poiché non congrue nel rispetto delle Linee Guida e del Codice degli appalti.
05/09/2024 14:55
Risposta
Si conferma quanto previsto dalla documentazione posta a base di gara, considerato che, per un verso, trattandosi di appalto nei settori speciali, non trova diretta applicazione il richiamato art. 126 del d.lgs. n. 36/2023; e, per altro verso, le citate linee guida n. 16, non solo non sono più in vigore essendo riferite al previgente codice (cfr. TAR Roma, n. 9492/2024), ma non hanno natura vincolante. Peraltro, si tratta di linee guida cui la scrivente stazione appaltante ha orientato il proprio operato nella strutturazione della procedura in oggetto, tenendo comunque doverosamente conto delle relative peculiarità. Le linee guida si riferiscono, infatti, a servizi di recapito genericamente intesi, mentre le prestazioni in oggetto hanno, all’evidenza, tratti di peculiarità, rivestendo carattere essenziale per le finalità istituzionali della scrivente appaltante che nel fissare le penali ha quindi orientato le proprie decisioni al principio guida del risultato.
04/09/2024 11:09
Quesito #9
Spett.le S.A. si chiede di confermare che per l'espletamento della mera "attività di recapito" è possibile ricorrere ai contratti di cui all’art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto, ai sensi dell'Atto di interpretazione relativo all’art. 119, comma 3, lett. d), del nuovo Codice dei Contratti pubblici” del 03/01/2024 adottato da AGCM, AGCOM e ANAC in merito ai servizi postali, tale prestazione può considerarsi secondaria ogni qual volta, come nel caso di specie, "le prestazioni affidate non siano prevalenti rispetto al servizio considerato nel suo complesso e siano preordinate a garantire la corretta esecuzione della prestazione da parte dell’aggiudicatario. Tale ultima condizione si verifica quando la prestazione affidata mediante contratti continuativi non abbia una propria autonomia finalistica, ossia non consenta, da sola, di soddisfare la richiesta della stazione appaltante, potendo soltanto “sussidiare” il raggiungimento dell’obiettivo finale (l’esecuzione del contratto)". Le Autorità hanno infatti chiarito che i contratti continuativi sono "una modalità particolare di organizzazione dell’attività di impresa, rispetto alla quale la stazione appaltante resta completamente estranea: la prestazione, infatti, è resa in favore dell’affidatario, il quale ne è responsabile, in via esclusiva, nei confronti dell’amministrazione committente. In sostanza, il contraente assume la funzione di fornitore dell’aggiudicatario consentendo allo stesso, in modo continuativo e ordinario, lo svolgimento dell’attività di impresa considerata nel suo complesso, senza che si configuri alcun coinvolgimento del contraente nell’attività dell’impresa aggiudicataria dell’appalto". [... ] Se è vero che, nel caso dei servizi postali, l’oggetto del contratto continuativo potrebbe consistere in una porzione della prestazione dedotta nel contratto affidato, è vero anche che, per la particolare struttura organizzativa degli operatori dei servizi postali, il servizio reso dal contraente si configura come meramente accessorio e subordinato rispetto al contratto principale, per entità, natura e modalità di svolgimento.
05/09/2024 14:58
Risposta
Si conferma, fermo restando quanto previsto dalla documentazione di gara (v. ad esempio, art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto tecnico-prestazionale).
04/09/2024 11:43
Quesito #10
Spett.le S.A. si chiede di confermare che i Livelli di Servizio per il recapito del prodotto FATTURE CONSUMI di cui all’art. 4 lett. a) del csa, sono di 10 giorni lavorativi, come previsto per le raccomandate.
05/09/2024 15:01
Risposta
I livelli di servizio per il servizio di recapito sono stabiliti all’art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto tecnico-prestazionale. Il Recapitista è tenuto a garantire la durata del processo di recapito diretto (FATTURE CONSUMI) nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi (salvo tempistiche migliorative offerte dalla Contraente in sede di gara). In tal caso si tratta quindi di giorni “naturali e consecutivi” e non lavorativi. Per quanto riguarda il recapito delle raccomandate A/R, il Recapitista dovrà garantire l’esecuzione delle prestazioni nel termine massimo di 4 (quattro) giorni lavorativi (lun.-ven.).
04/09/2024 11:46
Quesito #11
RICHIESTA PROROGASpett.le Stazione Appaltante, al fine di rispettare le tempistiche per la presentazione delle offerte, vista la complessità della procedura che richiede indispensabili analisi approfondite, al fine di consentire a tutti gli operatori economici di presentare un'offerta completa e ponderata, massimizzando l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura di gara, si chiede di estendere il termine per la presentazione delle offerte di ulteriori 10 giorni.
05/09/2024 15:02
Risposta
Non è possibile fornire riscontro positivo alla richiesta di proroga dei termini, tenuto conto che:
- la procedura di gara rispetta i termini previsti dalla normativa vigente in materia, i quali risultano nel caso di specie pienamente ragionevoli e proporzionati;
- sussiste inoltre l’esigenza della scrivente Stazione Appaltante di procedere rapidamente con la scelta del contraente;-l’operato della scrivente è dunque orientato al principio del risultato, che non consente nel caso di specie la concessione di proroga alcuna.
- la procedura di gara rispetta i termini previsti dalla normativa vigente in materia, i quali risultano nel caso di specie pienamente ragionevoli e proporzionati;
- sussiste inoltre l’esigenza della scrivente Stazione Appaltante di procedere rapidamente con la scelta del contraente;-l’operato della scrivente è dunque orientato al principio del risultato, che non consente nel caso di specie la concessione di proroga alcuna.
04/09/2024 11:56
Quesito #12
Si chiede di confermare che le modalità alternative ai punti di giacenza proposte in sede di gara siano da ritenersi a tutti gli effetti in sostituzione dei punti di giacenza e che tali modalità alternative siano valutate alla stessa stregua adeguate e altrettanto capillari. Si chiede, pertanto, di confermare che l'art. 17.4 lett. I) del disciplinare di gara, secondo cui " Il Concorrente potrà offrire un’organizzazione territoriale dei punti di giacenza migliorativa rispetto alla distribuzione minima dei punti ....” sia un mero refuso e di confermare che nell'ambito del criterio di valutazione verranno ugualmente valutate le modalità alternative ai punti di giacenza.Infatti, a tal riguardo, si rileva che l'art. 10, co. 1, lett. h della Delibera AGCOM n. 77/18 art. 10 comma 1 lett h) prescrive che “ per il ritiro della corrispondenza inesitata, realizzare e gestire, sotto la propria diretta supervisione e responsabilità, un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative per la consegna degli inesitati al destinatario”.
Inoltre, le recentissime nuove Linee Guida ANAC-AGCOM sui servizi postali prevedono che "alle misure previste nel bando di gara come alternative è attribuito lo stesso punteggio tecnico" (artt. 9.2 e 12.12).
Inoltre, le recentissime nuove Linee Guida ANAC-AGCOM sui servizi postali prevedono che "alle misure previste nel bando di gara come alternative è attribuito lo stesso punteggio tecnico" (artt. 9.2 e 12.12).
05/09/2024 15:05
Risposta
Le modalità alternative ai punti di giacenza proposte in sede di gara saranno da ritenersi a tutti gli effetti in sostituzione dei punti di giacenza ove vengano rispettate le richieste caratteristiche del punto di giacenza, che sono esplicitate al punto o) dell’art. 1 e all’art. 4.8 del Capitolato Speciale di Appalto tecnico-prestazionale. Il numero dei suddetti punti di giacenza sarà oggetto di valutazione quantitativa secondo il disposto dell'art. 17.4 lett. I del Disciplinare di gara. Eventuali punti di giacenza alternativi che non soddisfano i richiamati requisiti (ad esempio per ragioni di privacy carente) ovvero eventuali ulteriori modalità alternative saranno oggetto di valutazione qualitativa secondo il disposto dell'art. 17.4 lett. H del Disciplinare di gara.